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Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza

Le Società del Gruppo CGM si sono dotate di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (D.Lgs. 231/2001), di cui fa parte anche il Codice Etico (il Modello).

Il Modello è disponibile sul sito www.cgm.com/it, nella pagina "Modello Organizzativo D.lgs n.231/2001 "

Il Modello rappresenta uno strumento per elevare il livello di attenzione e contrasto di condotte che potrebbero configurare responsabilità rilevanti per il D.Lgs. 231/2001.

In tale ottica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001, la Società mette a disposizione la seguente pagina per la formulazione di segnalazioni, anche in forma anonima, di comportamenti rilevanti ai fini della citata normativa: https://cgm.segnalazioni.net/ .

Ai sensi de per gli effetti dell’art. 6, comma 2-bis, lett. b), D.Lgs. 231/2001, il sistema garantisce, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante.

Tuttavia, prima di procedere con l’invio della segnalazione, La invitiamo a prendere visione della sottostante informativa esplicativa delle caratteristiche che la Sua segnalazione deve avere per essere gestita dagli organi competenti.

 

Caratteristiche della segnalazione

Desideriamo informarla, in via preventiva, delle caratteristiche che la segnalazione deve avere per essere gestita dagli organi competenti.

 

Chi può utilizzare il canale di comunicazione

Possono utilizzare il canale di comunicazione tutti i soggetti appartenenti alla Società (Amministratori, Direttori, Dirigenti, Quadri, Dipendenti) e coloro che sono legati alla Società da un contratto di rappresentanza (Agenti, Rappresentanti, Procuratori).

 

Oggetto della segnalazione

Possono essere segnalate ritenute condotte illecite rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo (ivi compreso il Codice Etico) (Modello) adottato dalla Società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere segnalati:

  • atti di corruzione, sia nei confronti di soggetti pubblici che privati;
  • truffe ai danni dello Stato;
  • violazioni del sistema informatico;
  • casi di frodi in commercio;
  • reati societari;
  • reati contro la persona (sfruttamento, schiavitù, ecc.);
  • violazioni della normativa antinfortunistica;
  • violazioni della normativa ambientale;
  • reati connessi alle transazioni finanziarie;
  • atti di razzismo o xenofobia;
  • violazioni del Modello.

 

Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve fornire quanti più elementi rilevanti possibili, inclusi dati identificativi, riferimenti temporali, dettagli e spiegazioni in relazione alla condotta segnalata, che possano permettere all’organo deputato alla valutazione delle segnalazioni di svolgere le relative indagini.

Le condotte descritte devono fondarsi su elementi di fatto che siano precisi, cioè non suscettibili di diverse interpretazioni, e concordanti, confluendo nella medesima direzione.

In particolare, affinché possa essere gestita dall’organo competente, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

  • se non anonima, generalità del soggetto segnalante con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito aziendale;
  • se conosciuti, generalità del soggetto segnalato ed indicazione della posizione o funzione svolte nell’ambito aziendale o ogni altro elemento idoneo ad effettuarne il riconoscimento;
  • chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  • circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetti di segnalazione;
  • l’indicazione o il riferimento ad eventuali documenti (mail, contratti, ecc.) e ad ogni ulteriore informazione che possa confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
  • l’indicazione di eventuali ulteriori soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • l’indicazione delle ragioni per le quali il segnalante è a conoscenza dei fatti segnalati;
  • ogni altra informazione che possa fornire riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
  • se possibile, un inquadramento del fatto segnalato nell’ambito delle categorie elencate nel paragrafo “oggetto della segnalazione”.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni basate su doglianze di carattere personale o rivendicazioni relative alla disciplina del proprio rapporto di lavoro o che rientrino nell’alveo dei rapporti personali con il superiore gerarchico e i colleghi.

 

Conseguenze in caso di segnalazione che non rispetta il contenuto minimo indicato

Nel caso in cui la segnalazione non rispetti il contenuto minimo indicato o abbia ad oggetto condotte diverse da quelle indicate al paragrafo “Oggetto della segnalazione”, l’organo competente non sarà nella possibilità di svolgere le indagini previste e, quindi, sarà tenuto ad archiviare la segnalazione, motivando tale scelta.

Inoltre, non saranno prese in considerazione segnalazioni con contenuto in gran parte generico, confuso, palesemente diffamatorio, incompleto o non comprensibile.

 

Anonimato

Si informa che, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, il sistema di segnalazione tutela, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante. Di conseguenza, nessuno può risalire al nominativo del soggetto segnalante.

Si avverte, in ogni caso, che la descrizione di fatti, l’indicazione di circostanze di tempo, di luogo e/o altri riferimenti potrebbero, comunque, fornire indizi circa l’identità del segnalante.

Tuttavia, laddove il segnalante desideri avere un riscontro alla sua segnalazione o desideri essere contattato dall’organo competente a gestire la segnalazione è invitato ad indicare un indirizzo mail (anche di fantasia), un recapito telefonico o un altro canale di contatto.

Anche in tali ipotesi, in ogni caso, l’organo competente a gestire la segnalazione è tenuto a garantire, in qualsiasi forma, la riservatezza dell’identità del segnalante.

 

Canale alternativo di segnalazione

Il segnalante, qualora lo desideri, può utilizzare anche il canale alternativo di segnalazione, scrivendo una mail all’indirizzo dell’Organismo di Vigilanza della Società del Gruppo CGM di riferimento:

 

SocietàIndirizzo mail dell’Organismo di Vigilanza
CGM ITALIA HOLDING S.R.L.odv.cgmitaliaholding.it@cgm.com
CGM ITALIA S.P.A.odv.cgmitaliaspa.it@cgm.com
CGM PHARMAONE S.R.L.odv.qualitainfarmacia.it@cgm.com
STUDIOFARMA S.R.L.odv.studiofarma.it@cgm.com
FABLAB S.R.L.odv.fablab.it@cgm.com
CGM XDENT SOFTWARE S.R.L.odv.cgmxdent.it@cgm.com

 

Avvertenze

Da ultimo, desideriamo informare che segnalazioni che siano state effettuate con dolo o colpa grave e che si rivelino infondate verranno sanzionate ai sensi e per gli effetti del sistema disciplinare di cui all’art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001.